Di seguito sono elencati alcuni articoli del Decreto #CuraItalia firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ieri 17 marzo 2020.

L’intero testo del Decreto pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale qui.

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Traduzione: se la revisione del mezzo scade tra marzo e giugno, essa è prorogata al 31 luglio.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Traduzione: la distinzione fondamentale per il vespista è tra patente che ha il valore di permesso alla guida e quando la patente serve come documento di identità. Come permesso alla guida in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, se la patente è utilizzata come documento di riconoscimento (art.103), ammesso che sia scaduta o in scadenza alla data del 17 marzo, la sua validità è prorogata fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata sul documento.

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Traduzione: La durata della polizze assicurative fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni, per un totale, quindi, di 30 giorni in quanto la compagnia ha l’obbligo di mantenere la copertura prestata fino a 15 giorni dopo la scadenza del contratto.